XI Legislatura – Tornata del 25 marzo 1874
«Art. 8. Per essere iscritto nell'albo degli avvocati esercenti è necessario:
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«Art. 11. Se il Consiglio ricusa l'iscrizione, l'aspirante può richiamarsi alla Corte d'appello, la quale provvede in Camera di Consiglio, udito il
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«Art. 10. Le domande per l'iscrizione nell'albo sono dirette al presidente del Consiglio dell'ordine pel collegio dove l'aspirante ha la sua
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«Art. 13. Non si può far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo 2.
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presidente. «Art. 12. Ordinata definitivamente l'iscrizione, l'aspirante presterà giuramento alla pubblica udienza della Corte di adempiere con
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«Art. 14. La professione di avvocato è incompatibile con qualunque ufficio od impiego pubblico non gratuito, tranne quello di professore di diritto o
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«Art. 14. La professione di avvocato è incompatibile con qualunque altra professione, salva la disposizione dell'articolo 2, e con qualunque uffizio
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«Art. 15. Gli avvocati iscritti in un albo hanno facoltà di esercitare la professione davanti tutte le Corti e i tribunali del regno, salvo il
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«Art. 16. Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio per dieci anni davanti le Corti
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Art. 21. Il Consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.
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Art. 18. Nei collegi composti di minor numero le attribuzioni del Consiglio si esercitano dall'assemblea generale del collegio.
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Art. 20. Al cominciare d'ogni anno i componenti del Consiglio saranno eletti dall'intiero collegio in adunanza generale e a maggioranza assoluta di
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Art. 19. Il Consiglio dell'ordine sarà composto di cinque membri nei collegi nei quali il numero degli avvocati inscritti non superi i trenta, di
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Art. 23. I membri del Consiglio restano in uffizio due anni.
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Art. 25. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.»
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Art. 22. Tutti gli avvocati iscritti nell'albo da più di cinque anni, o che abbiano occupato un uffizio nella magistratura per cinque anni, ed
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Art. 24. Le elezioni di cui negli articoli precedenti sono dal presidente del collegio annunziate per lettera al primo presidente della Corte
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